Art. 8.
(Estensione dei miglioramenti economici ai grandi invalidi per servizio).

      1. Ai sensi della legge 29 gennaio 1987, n. 13, i miglioramenti economici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge in favore dei grandi invalidi di guerra si applicano ai medesimi assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio, appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato, nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato. Gli stessi benefìci si applicano anche ai soggetti previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 437, e successive modificazioni.